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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte
in , e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
strutture agrituristiche e strutture per
il turismo rurale; tale tipologia ricettiva già regolata
dalla legge regionale (Norme per l'esercizio dell'agriturismo
e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione
della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)
dal 31 di marzo 2006 è regolata dalla nuova
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