EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

Rifugi alpini ed escursionistici - (Art. 9 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005

Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".

SEZ. B - Strutture ricettive classificate in categoria unica

Rifugi alpini

Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di "Rifugi alpini" ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche.
Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
Strutture e dotazioni obbligatorie:

  • Locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
  • Cucina per la preparazione dei pasti;
  • Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
  • Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto letto deve essere disponibile almeno una coperta;
  • Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
  • Acqua potabile come da D. Lgsl 31/01 e s.m.i.;
  • Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
  • Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
  • Adeguato numero di apparecchi estintori;
  • Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all’alba;
  • Una cassetta di pronto soccorso;
  • Adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario;
  • Idoneo impianto per la produzione di energia elettrica e impianto di riscaldamento;
  • Piazzola nelle vicinanze idonea all’atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.

    Parametri edilizi minimi
    Cucina
    Superficie minima ≥ mq 12;
    altezza media ≥ m. 2,40;
    altezza minima ≥ m. 2,00;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento;
    Cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla relativa canna di espulsione;
    rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza ≥ a m 1,80 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
    Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale; Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti;
    Piani di lavoro di adeguate dimensioni;
    Servizio igienico completo riservato al personale di gestione (WC, lavandino, bidet, doccia) con antigabinetto ad uso spogliatoio.
    Spazio Consumo alimenti e bevande
    altezza media ≥ m. 2,20;
    altezza minima ≥ 2,00 m.;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento;
    1 WC con lavabo ogni 50 mq di superficie utile, o frazione, delle sale di ristoro.
    Spazi per il pernottamento
    Camere dormitorio con almeno 4 mq per posto letto;
    Altezza media ≥ m. 2,20;
    Altezza minima ≥ 2,00 m.;
    presenza di un adeguato ricambio d’aria pari almeno a 2 ricambi orari conseguiti mediante ventilazione naturale (a parete e/o con l’ausilio di canne);
    divieto di fumare e della installazione di caldaie o simili strumenti di riscaldamento in locali dormitorio;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento
    Servizi Igienico-sanitari
    Almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano con disponibilità complessiva di almeno:
    1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione,
    1 WC ogni 15 posti letto o frazione,
    1 doccia ogni 20 posti letto;
    altezza media ≥ m. 2,20;
    altezza minima ≥ 2,00 m.;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento;
    Pareti fino ad una altezza ≥ a m. 1,60 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
    Porte
    Larghezza non inferiore a cm 65.
    Deroghe
    I parametri soprascritti potranno essere derogati in presenza di condizioni ambientali particolarmente impegnative. In particolare, nelle camere dormitorio potrà essere raggiunto il parametro minimo di 3 mq per posto letto, ma solo in presenza di adeguato ricambio d'aria pari ad almeno 3 ricambi orari.
    Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti solidi accumulati presso i rifugi avviene secondo le modalità indicate dall'amministrazione competente.
    Requisiti strutturali da attestare nella DIA:

  • indicazione degli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità o presentazione di documentazione equipollente indicata dal Comune;
  • idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione di tale parere;
  • per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, previa verifica dei requisiti strutturali previsti dal presente atto, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle cucine autogestite).
    Interpretazione dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04
    Vista la particolare collocazione dei rifugi alpini la presentazione della D.I.A. consente oltre alla attività propriamente ricettiva la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in transito. Tale attività non è, infatti, considerata una vera è propria somministrazione al pubblico ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in considerazione della finalità prevista dalla legge per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro agli escursionisti.

    Rifugi escursionistici

    Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di "Rifugi escursionistici" ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
    Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone anche non montane ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
    Strutture e dotazioni obbligatorie:

  • Locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
  • Cucina per la preparazione dei pasti;
  • Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
  • Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto letto deve essere disponibile almeno una coperta;
  • Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
  • Acqua potabile come da D. Lgsl 31/01 e s.m.i.;
  • Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
  • Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
  • Adeguato numero di apparecchi estintori;
  • Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all’alba;
  • Una cassetta di pronto soccorso;
  • fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali; quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile;
    Parametri edilizi minimi
    Cucina
    Superficie minima ≥ mq. 16;
    altezza media ≥ m. 2,40;
    altezza minima ≥ 2,20 m.;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie del pavimento;
    Provvista di Cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla relativa canna di espulsione;
    rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza ≥ a m 2,00 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
    Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale;
    Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti;
    Piani di lavoro di adeguate dimensioni;
    Servizio igienico completo (WC, lavandino, bidet, doccia) dedicato con antigabinetto ad uso spogliatoio.
    Spazio Consumo alimenti e bevande
    altezza media ≥ m. 2,40;
    altezza minima ≥ 2,20 m.;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie del pavimento;
    1 WC distinto per sesso con antigabinetto in comune dotato di lavabi.
    Spazi per il pernottamento
    Stanze letto superficie minima 8 mq per un posto letto con incremento di 4 mq per ogni letto aggiunto oltre il primo;
    Altezza media ≥ m. 2,40;
    Altezza minima ≥ 2,20 m.;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie del pavimento.
    Servizi Igienico-sanitari
    Almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano con disponibilità complessiva di almeno:
    1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione,
    1 WC ogni 10 posti letto o frazione,
    1 doccia ogni 12 posti letto o frazione;
    altezza media ≥ m. 2,20;
    altezza minima ≥ 2,00 m.;
    Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento;
    Pareti fino ad una altezza ≥ a m 1,60 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile.
    Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
  • indicazione degli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità o presentazione di documentazione equipollente indicata dal Comune;
  • idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione di tale parere;
  • per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, previa verifica dei requisiti strutturali previsti dal presente atto, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo alle cucine autogestite).
    INTERPRETAZIONE dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04
    Qualora il rifugio escursionistico sia ubicato in zone difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto la presentazione della D.I.A. consente oltre alla attività propriamente ricettiva la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in transito. Tale attività non è, infatti, considerata una vera è propria somministrazione al pubblico ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in considerazione della finalità prevista dalla legge per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro agli escursionisti.

    Normativa comune

    Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, L.R. 16/04
    Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati, segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
    La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04
    Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti minimi
    Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
    In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.
    Dipendenze
    E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù), ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non superiore a 100 metri.
    Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla casa-madre.
    Normativa applicabile in modo residuale
    Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
    Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
    Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
    SEGNI DISTINTIVI
    Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva extralberghiera.
    Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al segno distintivo regionale.
    Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente, sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.

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